Workshop: L’autore di reato con disturbi psichici tra intervento giurisdizionale, penitenziario e trattamento forense
Razionale scientifico
A seguito della Legge 81/2014 sono stati definitivamente superati gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e le Case di Cura e Custodia (CCC) ove venivano eseguite le misure di sicurezza detentiva degli autori di reato pericolosi socialmente, ai sensi dell’art 203 CP, successivamente al riconoscimento di un’infermità di mente totale (art 88 CP) o parziale (art 89 CP).
Il dispositivo di legge prevede che ai pazienti riconosciuti pericolosi socialmente venga applicata la misura di sicurezza detentiva nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) solo quando non è possibile realizzare un percorso di cura sul territorio. E’ evidente che per il legislatore l’internamento in REMS avrebbe dovuto essere applicato ad un numero più limitato di persone di quelle che erano internate negli OPG e nelle CCC; soggetti con giudizio definitivo nei casi in cui non fosse stato possibile individuare un percorso di cura esterno alla REMS. Questa impostazione ha determinato la realizzazione di un numero di posti in REMS pari a circa 1/3 di quelli che erano disponibili nei vecchi OPG e CCC. Senza contare che essendo gli OPG e le CCC dipendenti dall’amministrazione penitenziaria accoglievano un numero di persone nettamente superiori rispetto ai parametri di assistenza previsti.
Non avendo la legge 81/2014 limitato l’internamento in REMS ai soli definitivi si è venuto a determinare che oltre il 50% delle persone che vi sono ricoverate sono provvisori, ovvero autori di reato a cui è stato riconosciuto il vizio di mente nella fase di cognizione della pena, ancora in attesa di avere una sentenza definitiva. Consideriamo inoltre che gli OPG e le CCC dipendevano dall’amministrazione penitenziaria mentre le REMS sono delle strutture sanitarie realizzate dalle Regioni a cui spetta l’organizzazione sanitaria dopo la riforma del titolo V della costituzione. Questa è stata un’ulteriore complicazione della fase di applicazione della nuova normativa. L’attuale situazione è stata ulteriormente complicata dall’insufficiente investimento sui servizi di salute mentale destinati ad accogliere i pazienti autori id reato con vizio di mente nel territorio che ha reso gli stessi servizi meno capaci di effettuare tante efficaci prese in carico in modalità alternativa alle REMS. Questo viene accentuato da quel 20 % di pazienti autori di reato senza fissa dimora o stranieri che non hanno u riferimento territoriale consolidato. Oltre alle difficoltà oggettive dovute alla carenza di risorse vi è una limitata comunicazione tra mondo giudiziario e mondo sanitario per le diverse prospettive e impostazioni. In primis l’infermità di mente giuridica presenta delle necessità sanitarie eterogenee che comprendono sovente servizi territoriali diversi: psichiatria, dipendenze, disabilità o anziani con disturbi cognitivi. Queste diverse necessità sovente corrispondono a diverse titolarità di presa in carico che non viene ben recepita né dal giudice né dal cittadino. La REMS deve accogliere tutti le persone che vengono assegnate dal provvedimento del Giudice e può dimetterle solo dopo la formulazione di un percorso sanitario territoriale alternativo se autorizzato dal Magistrato. Una vecchia disposizione tutt’ora utilizzata come la licenza finale esperimento, prevede il mantenimento del posto vuoto nella REMS, complicando ulteriormente la possibilità di accorciamento della lista di attesa. L’attuale situazione è stata ben delineata dalla sentenza 22 del 2022 della corte costituzionale a cui è seguita, come risposta della conferenza delle regioni, l’istituzione del Punto Unico Regionale (PUR) che dovrebbe coordinare i servizi territoriali con le REMS e ridurre i tempi di attesa modificando le assegnazioni detentive superflue con percorsi di cura non detentivi. Purtroppo, il buon funzionamento del PUR dipende anche dalle possibilità dei servizi del territorio che sono in un periodo di difficoltà per carenza di personale e incremento di domanda di salute mentale. Si aggiunga lo stato di sofferenza che lamentano gli istituti di pena ove è veramente difficile gestire i disturbi comportamentali determinati da sottostanti patologie o fittizi e funzionali ad ottenere presunti benefici detentivi.